INPS: esonero contributivo per le lavoratrici madri dopo il congedo di maternità

L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto, per il solo anno 2022, lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
Categoria: Bandi e finanziamenti
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L’esonero è stato introdotto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) si tratta di  uno sgravio sui contributi a carico della lavoratrice del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.  


Nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Il beneficio si applica in via sperimentale, per il solo anno 2022, ed è riconosciuto nella misura del 50% per un periodo di 12 mesi. L’esonero è riconosciuto esclusivamente solo sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, incluso il settore agricolo e non ha alcun effetto sul costo contributivo aziendale che rimane, quindi, invariato.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di:

  •  lavoro a tempo parziale;
  • apprendistato di qualsiasi livello;
  • lavoro domestico;
  • lavoro intermittente;
  • lavoro in somministrazione



I datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento inoltrando apposita domanda all’INPS richiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” da esporre nelle denunce contributive UniEmens relative ai mesi di fruizione dello sgravio.

Si segnala infine, non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è, pertanto, subordinata al possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - né risulta essere sottoposta alle limitazioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.


22 settembre 2022 -12:41

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