L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, ha precisato che i contributi versati all’Ente bilaterale sulla base di accordi contrattuali (non obbligatori per legge) e aventi finalità assistenziale sono soggetti a tassazione come redditi di lavoro dipendente, poiché non rientrano nelle ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, in relazione a tale categoria di redditi.
Tale norma, quindi, non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli Enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Per quanto riguarda le somme erogate dall’ente bilaterale a favore dei dipendenti, tramite il datore di lavoro, non rilevano ai fini fiscali se sono erogate a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna.
12 ottobre 2018 -17:49