Nell' ordinanza n. 22332/18 Cassazione ha recentemente affermato
che i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti assumono «rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo», per questo è legittima la detrazione dell'IVA.
Nel caso specifico la detrazione Iva contestata dall'Agenzia riguardava spese per soggiorni estivi dei figli dei dipendenti, per la formazione e per il trasporto del personale. A supporto di tale posizione la Corte di Cassazione, ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia Europea, precisando che «il diritto alla detrazione dell’i.v.a. assolta è ammesso non solo quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall’imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione, ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.
Inoltre, per quanto riguarda più in generale le spese per misure rivolte ai lavoratori dell’azienda, la Cassazione fa riferimento a un’altra sentenza della Corte di Giustizia Europea [cfr. Corte Giust. 18 luglio 2013, Maritza East] affermando che «i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico con il complesso delle attività economiche della contribuente medesima, risolvendosi nella acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo».
Per la Corte non è quindi possibile applicare il divieto di detrazione, invocato dall’Agenzia per le misure in oggetto richiamando gli artt. 19 e 19-bis [1] del d.P.R. n. 633 del 1972. Il principio che emerge è che dunque la piena ammissibilità della detrazione dell’IVA per le spese per i servizi di welfare offerti dall’impresa ai propri lavoratori.
9 aprile 2019 -16:46