Infatti , oltre che per le aziende stagionali, così come definite dall’art. 82 del CCNL Turismo 4/3/2010 e successive modifiche,
anche le aziende che non osservano periodi di chiusura di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nel corso dell’anno (DPR 1525/1963 come modificato dal DRP 378/1995), possono sottoscrivere contratti di lavoro per ragioni di stagionalità,come letteralmente previsto dall’art. 83 dello stesso CCNL, nei casi di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, che sono nello specifico :
L'ultimo punto in particolare evidenzia che la stagionalità deve essere considerata non solo per le aziende in cui sono previsti periodi di chiusura programmata dell'attività durante l'anno, ma anche per quelle ad apertura continuata durante tutto l'anno, che ovviamente riscontrano comunque in quesi periodi particolari esigenze di assunzione di personale e devono poter preservare i rapporti con figure professionali che hanno fatto crescere con contratti precedenti.
In tal senso le parti hanno ribadito che che quanto già definito negli accordi precedenti soddisfa i requisiti legali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.
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- MODULO ELENCO ASSUNZIONI
- MODULO RICHIESTA STAGIONALITA'
12 aprile 2019 -13:49