IL SITO EMERGENZA CORONA AGGIORNATO SULLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

Ente Bilaterale Veneto fvg a disposione per la richieste delle 12 settimane di cassa integrazione
Categoria: Lavoro e contratti

Il portale dell'Ente Bilaterale Veneto Fvg per l'informativa e l'accordo sindacale per le 12 settimane della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020


DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I dato­ri di lavo­ro che sospen­do­no o ridu­co­no l’at­ti­vi­tà lavo­ra­ti­va per even­ti ricon­du­ci­bi­li all’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19 pos­so­no pre­sen­ta­re doman­da di con­ces­sio­ne del trat­ta­men­to ordi­na­rio di inte­gra­zio­ne sala­ria­le, del­l’as­se­gno ordi­na­rio e del trat­ta­men­to di inte­gra­zio­ne sala­ria­le in dero­ga, del Decre­to Cura Ita­lia (Decre­to Leg­ge n.18/​2020), per una durata massima di dodici settimane.

Le dodi­ci set­ti­ma­ne devo­no esse­re col­lo­ca­te nel perio­do com­pre­so tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel perio­do com­pre­so tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga

Con rife­ri­men­to a tali perio­di, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può esse­re richie­sta con cau­sa­le COVID-19. 

Il Decre­to Risto­ri ave­va con­ces­so sei set­ti­ma­ne da uti­liz­za­re tra il 16 novem­bre 2020 e il 31 gen­na­io 2021 ma la Legge di Bilancio 2021 ha azzerato le settimane eventualmente non ancora utilizzate.

Per­tan­to per le doman­de di inte­gra­zio­ne sala­ria­le con decor­ren­za dal 1° gen­na­io 2021 si dovrà fare rife­ri­men­to esclu­si­va­men­te alla nor­ma in com­men­to. 

LAVORATORI INCLUSI NEL NUOVO TRATTAMENTO SALARIALE

Ai trat­ta­men­ti di inte­gra­zio­ne sala­ria­le pre­vi­sti dal­la Leg­ge di Bilan­cio è pos­si­bi­le inclu­de­re tut­ti i lavo­ra­to­ri in for­za alla data del 1° gen­na­io 2021, anche se assun­ti dopo il 25 mar­zo 2020.

NESSUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE

I trat­ta­men­ti di inte­gra­zio­ne sala­ria­le pre­vi­sti dal Decre­to Ago­sto e dal suc­ces­si­vo Decre­to Risto­ri pre­ve­de­va­no il ver­sa­men­to di un con­tri­bu­to addi­zio­na­le in base alla ridu­zio­ne di fat­tu­ra­to rispet­to all’an­no pre­ce­den­te.

L’ac­ces­so ai trat­ta­men­ti di inte­gra­zio­ne sala­ria­le in com­men­to non com­por­ta tale one­re con­tri­bu­ti­vo.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Anche nella Leg­ge di Bilan­cio è pre­vi­sto un eso­ne­ro con­tri­bu­ti­vo per chi non richie­de le nuo­ve set­ti­ma­ne di inte­gra­zio­ne sala­ria­le.

Ai dato­ri di lavo­ro pri­va­ti, con esclu­sio­ne di quel­li del set­to­re agri­co­lo, che non richie­do­no i trat­ta­men­ti in argo­men­to è rico­no­sciu­to l’e­so­ne­ro dal ver­sa­men­to dei con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li a loro cari­co di cui all’ar­ti­co­lo 3 del decre­to-leg­ge 14 ago­sto 2020, n. 104, con­ver­ti­to, con modi­fi­ca­zio­ni, dal­la leg­ge 13 otto­bre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limi­ti del­le ore di inte­gra­zio­ne sala­ria­le già frui­te nei mesi di mag­gio e giu­gno 2020, con esclu­sio­ne dei pre­mi e dei con­tri­bu­ti dovu­ti all’I­NAIL, ripa­ra­me­tra­to e appli­ca­to su base men­si­le.

L’ef­fi­ca­cia del­le dispo­si­zio­ni che intro­du­co­no l’e­so­ne­ro con­tri­bu­ti­vo è subor­di­na­ta all’au­to­riz­za­zio­ne del­la Com­mis­sio­ne euro­pea.

PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Il bloc­co dei licen­zia­men­ti, come nor­ma­to dal Decreto Agosto, è prorogato fino al 31 marzo 2021.

Dal comma 299 al comma 314 dell’art.1 vengono normati gli ammortizzatori sociali Covid-19 per i primi mesi dell’anno 2021.

Per maggiori informazioni rivolgersi a segreteria Ente Bilaterale Veneto fvg 041/5802374


domenica 24 gennaio 2021 -22:31

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