DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, del Decreto Cura Italia (Decreto Legge n.18/2020), per una durata massima di dodici settimane.
Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
Il Decreto Ristori aveva concesso sei settimane da utilizzare tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 ma la Legge di Bilancio 2021 ha azzerato le settimane eventualmente non ancora utilizzate.
Pertanto per le domande di integrazione salariale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 si dovrà fare riferimento esclusivamente alla norma in commento.
LAVORATORI INCLUSI NEL NUOVO TRATTAMENTO SALARIALE
Ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio è possibile includere tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021, anche se assunti dopo il 25 marzo 2020.
NESSUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE
I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto e dal successivo Decreto Ristori prevedevano il versamento di un contributo addizionale in base alla riduzione di fatturato rispetto all’anno precedente.
L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in commento non comporta tale onere contributivo.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Anche nella Legge di Bilancio è previsto un esonero contributivo per chi non richiede le nuove settimane di integrazione salariale.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti in argomento è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia delle disposizioni che introducono l’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Il blocco dei licenziamenti, come normato dal Decreto Agosto, è prorogato fino al 31 marzo 2021.
Dal comma 299 al comma 314 dell’art.1 vengono normati gli ammortizzatori sociali Covid-19 per i primi mesi dell’anno 2021.
Per maggiori informazioni rivolgersi a segreteria Ente Bilaterale Veneto fvg 041/5802374
domenica 24 gennaio 2021 -22:31