È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, in vigore dal 23 Marzo 2021, il Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41 (c.d. «Decreto Sostegni») recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»
Il Decreto Sostegni prevede anzitutto l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19 attraverso lo stanziamento di nuove risorse destinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali emergenziali.
DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (23 Marzo 2021), domanda di Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga (CIGD): per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Viene inoltre confermato il carattere gratuito dei predetti trattamenti di integrazione salariale COVID-19, per i quali infatti non è dovuto alcun contributo addizionale.
PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
In riferimento ai commi da 9 a 11 dell’art. 8 si prevede la proroga delle disposizioni in materia di divieto di licenziamenti per motivi economici.
Il Decreto Sostegni conferma il divieto dei licenziamenti individuali e collettivi:
5 maggio 2021 -17:22