Bando Isi Inail: 65% a fondo perduto per la sicurezza

In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Scadenza 15 luglio 2021 entro ore 18
Categoria: Bandi e finanziamenti
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Soggetti beneficiari

Imprese attive ed iscritte al registro delle imprese o all’Albo degli artigiani che siano in regola con DURC, con pieni poteri, che non abbiano ottenuto concessioni su bandi ISI precedenti (2016, 2017 e 2018) e che non abbiano fatto per le stesse spese altre domanda su altri bandi (eccetto Fdo Garanzia 662/96). Sono escluse le micro e piccole imprese agricole.

Requisiti specifici per asse.

Asse 1:
Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Non sono ammissibili:
    - le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C 31 Fabbricazione di mobili e A 03.1 Settore della pesca alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse 4;

Asse 2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC):
    - le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
    - i seguenti enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. N.117/2017 e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. N.117/2017:
        - organizzazioni di volontariato (ODV);
        - associazioni di promozioni sociali (APS);
        - enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
     - cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
        - imprese sociali di cui al d.lgs. N.112/2017.
 
Non sono ammissibili:
    - le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività nel settore della pesca o classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007: C 31 Fabbricazione di mobili e A 03.1 Settore della pesca alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse 4;
 
Asse 3
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

Asse 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
Micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori
    - Pesca (codice Ateco 2007 A03.1).
    - Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31).

Programmi ammissibili
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 
Assi di finanziamento:   

1. Progetti di investimento  - Asse 1   
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse 1   
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) - Asse 2   
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse 3   
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività  (ATECO 31 Fabbricazione Mobili; Settore pesca) - Asse 4


I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva.

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri:   
• devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l’eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;   
• non possono determinare un ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con l’ampliamento della cubatura preesistente;   
• non possono comportare l’acquisto di beni usati;   
• non possono comportare l’acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa.Inoltre:   
• i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;   
• la tipologia di intervento, adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 30 del d.lgs. N.81/2008 e s.m.i. non asseverato, può essere richiesta solo se l’impresa non dispone già di un sistema di gestione certificato OHSAS 18001.

 
Spese Ammissibili
Costi da sostenere dopo la chiusura del portale ed entro 365 giorni dall'ammissione al contributo. 
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche entro i limiti precisati nel bando.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data ultima fissata per la compilazione della domanda.
Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al termine ultimo per la compilazione on line della domanda, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo.
Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale   

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:   
• dispositivi di protezione individuale;   
• veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;   
• ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:   
• trasporto del bene acquistato;   
• ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;   
• consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; 
• adempimenti inerenti la valutazione dei rischi;   
• interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;   
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;   
• adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;   
• acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);   
• acquisto di beni usati.


Agevolazione in conto capitale (Regime de minimis) Incentivi non cumulabili

Assi 1, 2, 3: Contributo in conto capitale nella misura del 65% calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.    - Contributo massimo erogabile pari a 130.000Euro    - Contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 Euro.
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Asse 4 Contributo in conto capitale nella misura del 65% calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.    - Contributo massimo erogabile pari a 50.000 Euro    - Contributo minimo ammissibile è pari a 2.000 Euro. 

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5 luglio 2021 -10:11

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