E OBBLIGATORIO L'ENTE BILATERALE ?
Partiamo dalla circolare del Ministero del lavoro, la n° 43/2010 che considera l’adesione, all’ente di riferimento contrattuale, non automatica e né obbligatoria, e considera, invece, obbligatorio che il datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, fornisca:
“...una determinata prestazione…che rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, e l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva — alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa — nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva”.
In conclusione, se non si aderisce ad un ente bilaterale, va riconosciuto in busta paga un emolumento aggiuntivo (che il CCNL Commercio Turismo riconosce nella percentuale dello 0,30% di paga base e contingenza) ma nel caso in cui un lavoratore abbia bisogno e richiede una prestazione, comunque, il datore di lavoro gliela deve riconoscere, pagandogliela o prevedendo un sistema alternativo di erogazione di servizi.
Parlando di obbligatorietà o meno dell'adesione all'ente bilaterale, va, comunque, evidenziata la nota del Ministero del Lavoro n° 80/2010 che, testualmente, chiarisce, che:
“nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale”.
SI PUO' SCEGLIERE L'ENTE BILATERALE ?
Quindi se non è obbligatoria l'adesione, e il conseguente versamento, ad un ente bilaterale, non viene considerata obbligatoria l'adesione ad un ente specifico anche se di riferimento al contratto applicato. Diverso, invece, è il caso se l'azienda è associata ad una delle organizzazioni che hanno stipulato il CCNL, nel qual caso si deve applicare il contratto integralmente.
Coerentemente con le forme di tutela per i lavoratori, previste nel CCNL nella parte economico-normativa, il datore può scegliere tra: riconoscere al dipendente retribuzioni o prestazioni equivalenti (anche attraverso altro ente). Tutto questo:
“in coerenza con i principi e le disposizioni della Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole di diritto comunitario alla concorrenza”.
Tutte tesi confermate, non solo dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 10 maggio 2001, n. 6530), ma anche dalla giurisprudenza di merito che è intervenuta sul tema successivamente (cfr., tra le tante, Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, 12 novembre 2014; Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, 15 gennaio 2013, ecc.): diritto incomprimibile del lavoratore, che il datore non può esimersi dal garantire, è di vedersi riconoscere le prestazioni previste dalla bilateralità o un “versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche dell’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità”.
PERDO AGEVOLAZIONI E BENEFICI CONTRIBUTIVI ?
Infine, in risposta ad ulteriori quesiti in merito all’accesso ai “benefici contributivi” cioè nell’applicazione del CCNL per la fruizione delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 10 della L. 30/2003) citiamo parte della circolare INPS n. 51/2008 che al punto “4) Obbligo di applicazione del contratto collettivo”, recita:
“Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”.
Viene chiarito, per l’appunto, che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza, così come confermato anche dal Ministero del Lavoro con la Circolare n.4/2004.
26 agosto 2021 -13:01