L'assunzione part-time: cosa prevede il CCNL del Turismo e del Commercio

Visto che in qualche occasione l'Ente Bilaterale Veneto FVG è stato interpellato in materia di assunzioni a tempo parziale, nelle modalità e negli orari. Riportiamo in sintesi cosa prevede la contrattazione collettiva e il ruolo della bilateralità a riguardo.
Categoria: Normativa
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A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori e le aziende del TERZIARIO E DEI SERVIZI (sottoscritto da Confesercenti, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il 12/07/2016), parlando di rapporto a tempo parziale, l'articolo 72 prevede contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere:
studenti
lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro, 
•nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. 

In aggiunta, previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale, possono essere previste altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoroLa prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione e l'istituzione di apposita commissione in seno all'Ente Bilaterale Regionale istituita ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo Integrativo regionale.

A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei SETTORI DEL TURISMO (sottoscritto da Confesercenti, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il 18/07/2018) parlando di lavoro a tempo parziale, l'art. 69 stabilisce nella contrattazione integrativa il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale e in attesa della sua determinazione è consentito svolgere il lavoro in misura inferiore con i seguenti limiti:

a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale

In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale o territoriale, possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.

Per quanto riguarda il lavoro part-time nel week end l'art. 77 prevede contratti di durata anche di almeno 8 ore settimanali ma solo per studenti, percettori di sostegno/integrazione al reddito e ulteriori casistiche con accordi aziendali o territoriali. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.


12 agosto 2021 -15:16

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