L'Ente Bilaterale Veneto FVG interroga l'INPS per avere alcuni chiarimenti in merito agli AMMORTIZZATORI SOCIALI
Categoria: Normativa
Le aziende con più di 15 dipendenti, devono pagare sia la FIS che la CIGS?
… Quindi per i datori di lavoro destinatari del FIS con più di 15 dipendenti deve essere pagata la contribuzione sia per FIS che per CIGS e, per il solo 2022, è prevista la riduzione dell’aliquota CIGS dello 0,63% (per cui la misura della contribuzione è pari a 0,27%: 0,90 – 0,63). Ciò consente a tali datori di lavoro di poter accedere a due diverse tipologie di ammortizzatore sociale: al FIS solo per causali ordinarie, alla CIGS per le relative causali straordinarie. Sarà pubblicata una circolare successiva per fornire istruzioni operative.
Per il calcolo delle settimana, si tiene conto delle settimane RICHIESTE o EFFETTIVAMENTE FRUITE?
… si considera il periodo effettivamente fruito. In particolare con la circolare n. 58/2009 è stato precisato che la settimana si intende fruita se la contrazione ha riguardato 6 giorni (5 per settimana corta) sommando tutte le giornate di sospensione. Il datore di lavoro interessato ad un conteggio delle settimane che consenta il rispetto dei limiti previsti per la presentazione di nuove richieste di ammortizzatori sociali (52 settimane nel biennio mobile e 24 mesi nel quinquennio o 30 mesi nel quinquennio mobile nel settore edile e lapideo) invierà in allegato alla domanda il file excel del consuntivo delle giornate fruite.
Tempistica
Slittamento dei termini per la presentazione delle domande per le istanze di cassa integrazione riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 8 febbraio 2022. Vedi notizia messaggio INPS del 8 febbraio 2022.
Rimane confermata la data del 28/02/2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Nel 2022 non è più utilizzabile la causale “Covid-19”. Riguardo agli "eventi oggettivamente non evitabili" è necessario che tale non evitabilità risulti oggettivamente rilevabile, senza dunque alcuna valutazione di natura discrezionale. Non si può far coincidere la non evitabilità tout court con gli effetti della pandemia.
Per maggiori informazioni rivolgersi a segreteria Ente Bilaterale Veneto fvg 041/5802374