CONGEDO PARENTALE COSA CAMBIA PER I LAVORATORI AUTONOMI
Il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo, o una frazione di esso, e che vi sia l’effettiva astensione dal lavoro. Il decreto riconosce il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.
Per le lavoratrici autonome il congedo è fruibile dopo la fine del periodo indennizzabile di maternità ed entro l’anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo, il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle stesse condizioni.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria professionale di appartenenza.
CONGEDO PARENTALE LAVORATORE DIPENDENTE
La nuova articolazione dei congedi parentali indennizzabili prevede che:
· alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
· al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
· entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
LEGGE 104 E PERMESSI
Scompare il “referente unico”, per i permessi retribuiti in favore dei familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità, in base al quale non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti i quali possono fruirne in alternativa tra loro.
Cambia anche l’impianto del congedo straordinario biennale, riconosciuto in favore dei familiari di persona con handicap grave.
Si introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1 comma 36” della Legge 20 maggio 2016 numero 76, tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo in parola.
Inoltre da ora si ammette il diritto al congedo “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta” di assentarsi, a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato.
9 settembre 2022 -15:06