150 EURO IN PIU' CON LA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE

AIUTI TER - n. 144 del 23 settembre 2022: Dopo l’indennità di luglio, previsto il riconoscimento di un’altra una tantum, fiscalmente esente e non rilevante ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali
Categoria: Bandi e finanziamenti
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Approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre, il Decreto Aiuti ter introduce un nuovo sostegno economico per alcune categorie di contribuenti. L’indennità una tantum di 150 euro sarà riconosciuta a novembre, spetterà ai titolari di redditi non superiori a 20.000 euro. Rispetto al bonus di 200 euro si riduce quindi la soglia per poterne beneficiare, mentre restano perlopiù inalterate le regole relative alle modalità di erogazione e alla platea dei beneficiari.

Tra i destinatari del bonus di 150 euro vi sono innanzitutto i lavoratori dipendenti, che riceveranno l’indennità prevista dal Decreto Aiuti ter nella busta paga di competenza di novembre 2022 in caso di retribuzione imponibile non eccedente i 1.538 euro di importo.

Il pagamento avverrà in automatico e il bonus una tantum sarà riconosciuto previa dichiarazione del lavoratore. Torna quindi la necessità di comunicare al datore di lavoro di non aver percepito l’indennità dall’INPS o da altri enti, così come previsto negli ultimi mesi per l’erogazione dei 200 euro.

Il bonus non è cedibile e non può essere né sequestrato né pignorato. Inoltre, è fiscalmente irrilevante, cioè non costituisce reddito ai fini fiscali, e non influisce neanche sulla corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

I datori di lavoro, a fronte delle somme riconosciute ai dipendenti nel mese di novembre a titolo di indennità una tantum, maturano un credito, che potranno recuperare attraverso la denuncia mensile UniEmens, in base alle istruzioni che saranno fornite dall’Inps.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova indennità di 150 euro va a incrementare quella di 200 euro concessa dal “decreto Aiuti” (articolo 33, Dl 50/2022) in presenza di un reddito complessivo 2021 non superiore a 35mila euro, così come è stato stabilito dalle norme di attuazione (articolo 2 del Dm 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 di sabato scorso). L’ulteriore importo, però, è riservato a chi, sempre nel periodo d’imposta 2021, ha percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.


28 settembre 2022 -11:58

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