Gli incentivi consistono in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni, sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Gli incentivi sono previsti per:
· Nuovi contratti a tempo indeterminato;
· Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
· Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Si escludono dall’agevolazione:
· contratti di apprendistato;
· contratti di lavoro domestico;
· contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015);
· prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017)
· contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e assunzioni ex art. 1, commi 106 e 108 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi .
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), le istruzioni saranno fornite dopo l’autorizzazione della Commissione europea
18 gennaio 2023 -14:20