Nella mattinata del 22 marzo u.s., dopo 16 ore di negoziato, è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo di rinnovo per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi da Confesercenti con Filcams-Cigl Fisascat-Cils e Uiltucs. Il tavolo negoziale per parte datoriale ha visto la partecipazione delle delegazioni di Confesercenti e di Confcommercio, elemento questo di grande novità positiva nella storia delle relazioni sindacali del settore.
Ricordiamo che il CCNL TDS era scaduto a dicembre 2019; l’Accordo straordinario del 12 dicembre 2022 ha fornito una prima risposta salariale, e l’Ipotesi di Accordo del 22 marzo 2024 ha completato il quadro con elementi normativi e parte economica.
L’ipotesi di Accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 avrà vigenza per la parte economica 1° aprile 2023 - 31 marzo 2027 e per la parte normativa, salvo le diverse specifiche decorrenze, 1° aprile 2024- 31 marzo 2027.
Previsto a regime al IV livello un aumento salariale complessivo di 240 euro (vedi tabella 1) ed una ulteriore Una Tantum di 350 euro da erogarsi in 2 tranches. Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12 dicembre 2022, le Parti firmatarie del presente accordo di rinnovo hanno inteso completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 ( vedi tabella 2 )
Qui di seguito una sintesi delle principali novità, seguiranno comunque momenti e webinar di approfondimento specifico.
Sfera di applicazione: integrata con le aziende servizi marketing operativo, col commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata, col noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware, coi servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, centri assistenza fiscale.
Classificazione: introduzione del capo dei processi formativi al I° livello professionale, dell’optometrista e del farmacista di parafarmacia al II° livello, dell’addetto della vendita a distanza e dell’addetto e-commerce al IV° livello (previa permanenza al V° nei primi 18 mesi dall’assunzione); riorganizzazione del sistema di classificazione per il personale dipendente da aziende dell’area servizi; distinzione tra lo specialista provetto di macelleria già collegato al III° e addetto di macelleria al IV°. Prevista commissione specifica per definire i livelli di inquadramento del settore Marketing operativi in sostituzione dei regimi vigenti.
Ente bilaterale: precisato il riferimento al computo anche sulla quattordicesima mensilità.
Procedure per il rinnovo: previsione di un elemento economico pari al 30% dell’IPCA previsionale applicato ai minimi retributivi contrattuali inclusa la ex contingenza nel caso di mancato rinnovo del CCNL dopo 6 mesi dalla scadenza (o dalla presentazione della piattaforma). Tale importo sarà assorbibile fino a concorrenza con somme erogate dopo il 31 marzo 2027.
Contratti a tempo determinato: individuazione di causali già al primo livello (saldi, fiere, festività natalizie e pasquali, riduzione impatto aziendale, terziario avanzato, digitalizzazione, nuove aperture, incremento temporaneo) per l’apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro di durata non superiore a 24 mesi; previstoinoltre rinvio al secondo livello di contrattazione della titolarità a individuare ulteriori causali e percorsi di stabilizzazione, nonché di stabilire quali manifestazioni, fiere ed eventi di livello locale possano costituire ulteriori causali.
Tempi determinati e stagionalità: confermato l’impianto dell’art. 75 riferito alle ipotesi di stagionalità in località turistiche con il rinvio al II livello territoriale per l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ma è stato precisato che tali intese debbano far riferimento anche alle attività ed ai periodi.
Part-time incremento dell’indennità di clausola elastica annuale da 120,00 € a 155 € (a decorrere dal 1° gennaio 2025).
Assistenza sanitaria dal 1° aprile 2025 incremento di 3,00 €/mese a carico del datore di lavoro del contributo di iscrizione a Fondo Aster; 40,00 € di incremento complessivo a carico del datore di lavoro al gennaio 2026 del contributo obbligatorio annuo per ciascun Quadro.
Strumenti per le competenze professionali: istituita apposita commissione di lavoro per accrescere le competenze professionali ed incrementare la produttività.
Pari opportunità e donne vittima di violenza: alla Commissione permanente pari opportunità vengono attribuite nuove funzioni utili a realizzare nei luoghi di lavoro progetti finalizzati a contrastare la violenza di genere; regolamentazione del diritto ad astenersi dal lavoro per 90 giorni lavorativi per motivi connessi al percorso di protezione per le donne vittime di violenza; in aggiunta ai 90 gg già previsti dalla legge.
Congedi parentali : intervento di sistematizzazione in considerazione delle novità normative.
Smart working: annesso al contratto il Protocollo Nazionale in modalità agile del 7 dicembre 2021.
Si allega testo dell’ Ipotesi di Accordo di rinnovo 22 marzo
Fonte: www.confesercenti.it
22 marzo 2024 -13:15