CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

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Categoria: Lavoro e contratti


CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

E' un congedo obbligatorio di dieci giorni finalizzato a favorire un legame precoce tra padre e figlio e a ripartire in maniera più equa la responsabilità genitoriale.

 

A chi è rivolto
E' rivolto ai padri titolari di un rapporto di lavoro dipendente, privato oppure pubblico. 
Restano esclusi invece:
- i lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla Gestione Separata.

 

Decorrenza e durata
In caso di parto, adozione, affidamento è possibile fruire del congedo nella misura massima di dieci giorni lavorativi:
- due mesi prima della data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o ingresso in famiglia);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

 

E' possibile godere del congedo anche frazionandolo in giornate, ed in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo viene elevata a 20 giorni lavorativi.

 

Quanto spetta
L'indennità spettante viene riconosciuta nella misura pari al 100% della retribuzione mensile.

 

Come fare domanda
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le giornate in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

 

Nei casi di pagamento a conguaglio la domanda non deve essere presentata online nel sito INPS, bensì è sufficiente la comunicazione scritta al datore di lavoro.
Nei casi invece di pagamento diretto da parte dell'INPS, ossia nel caso di lavoratori agricoli, stagionali, addetti ai servizi domestici, disoccupati o sospesi, dello spettacolo, la domanda va presentata online attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può inviare tramite:
- Contact center al numero 803164 da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile;
- enti di Patronato ed intermediari, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano la domanda sempre alla propria amministrazione datrice di lavoro.


24 luglio 2024 -12:34

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