Le assenze determinate da un' interruzione di gravidanza (avvenuta entro i 180 gg dall' inizio della gestazione) non rientrano nel cosidetto periodo di comporto,vale a dire nel periodo massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro.
La precisazione e' stata fornita ieri dal ministerodel welfare con risposta all' interpello n. 32 /08 proposto dal Consiglio Nazionale del'Ordine dei consulenti del lavoro. L' aborto entro i 6 mesi e' eunque qualificabile come malattia determinata da gravidanza e trova cosi' applicazione la speciale tutela contenuta nell' art. 20 del dpr n. 1026/1976. nella risposta all' interpello il ministero ha anche chiarito che non e' necessario, ai fini della prova della gravidanza, las produzione di un certificato rilasciato dal SSN, ma e' sufficente un certificato rilasciato rilasciato da un medico di base convenzionato.
25 agosto 2008 -14:45