Il datore di lavoro non perde le agevolazioni contributive per l'apprendista se la Regione non offre una sufficiente offerta formativa.
Lo spiega il ministero del Lavoro con la circolare 27 del 10 novembre 2008 in cui vengono affrontate diverse questioni che riguardano la gestione del rapporto di apprendistato professionalizzante.
Per effetto dell'eliminazione della durata minima di due anni disposta dal decreto legge 112/2008 la circolare fa presente che non sussistono pi? vincoli giuridici a una trasformazione ?in qualunque tempo? del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, ad esempio, ? possibile avviare un contratto di apprendistato di durata complessiva di tre anni e dopo un anno procedere alla trasformazione. L'azienda in questo caso ha diritto ai benefici contributivi per la durata del rapporto e ancora per un anno a partire dalla data di trasformazione. Il ministero, tuttavia, fa sapere che il personale ispettivo vigiler? su eventuali condotte fraudolente che ipoteticamente si potrebbero configurare quando prima della trasformazione anticipata non sia stata effettuata alcuna attivit? formativa formale.
Per ulteriori informazioni ? possibile scaricare dal nostro sito alla sezione "normative" la circolare in oggetto, oppure scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica info@ebveneto.it
11 novembre 2008 -12:24