Pubblicati in gazzetta ufficiale i parametri generali, validi su tutto il territorio nazionale, per la classificazione delle tipologie dei servizi e delle dotazioni e delle dotazioni di cui devono essere provvisti degli alberghi per rientrare nelle varie categorie di classificazione, individuate tramite un codice rappresentato da un numero di stelle crescenti con l'aumentare della qualità dei servizi offerti. Le Regioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, dovranno varare provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi. Il provvedimento stabilisce la facoltà per le Regioni di introdurre livelli di standard più elevati rispetto a quelli previsti a livello nazionale e la possibilità di individuare i servizi previsti per le singole categorie tenendo conto delle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. Gli standard minimi definiti dal decreto trovano applicazione nel caso di: - apertura di nuovi alberghi; - ristrutturazione degli alberghi già esistenti; - ampliamento dei volumi degli alberghi già esistenti. Gli standard minimi non trovano invece applicazione nel caso di interventi di costruzione o di ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi già esistenti, comunque esclusi dall'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni possono prevedere, nell'ambito delle iniziative di recepimento di adottare entro tre anni, differenti modalità di disciplina e di adeguamento alle specifi9che strutture. Con esclusivo riferimento ai requisiti strutturali e dimensionali, nel caso di alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela in quanto interesse storico e/o monumentale o ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, è possibile derogare agli obblighi previsti dai nuovi standard minimi, al fine della migliore conservazione e preservazione degli edifici.
18 maggio 2009 -14:15