Ambulanti obbligo per chi non presenta il DURC revoca dell’autorizzazione

La legge del 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto che tutte le richieste di autorizzazioni per il commercio su area pubblica ( tipo A e B) debbano essere accompagnate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Categoria: Normativa

La legge del 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto che tutte le richieste di autorizzazioni per il commercio su area pubblica ( tipo A e B) debbano essere accompagnate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). A partire quindi dal 19 agosto le seguenti pratiche • Domanda per il rilascio di autorizzazione tipo A o B • Domanda per subingressi in autorizzazioni tipo A o B • Affitto di autorizzazioni tipo A o B dovranno essere obbligatoriamente corredate dal DURC (documento che verifica la regolarità dei versamenti INPS e/o INAIL) a pena della non ricevibilità della domanda. La legge prevede inoltre che tutti gli esercenti, anche in assenza di variazioni o subingressi debbano annualmente entro il 31 gennaio, dimostrare la regolarità contributiva mediante una verifica a cura delle Amministrazioni Comunali. Attenzione la legge prevede la revoca delle autorizzazioni in mancanza di tale documento. L’ANVA sta incontrando Comuni ed enti di previdenza per rendere meno problematico possibile tale adempimento. Inoltre ribadendo che tale provvedimento tende a combattere l’abusivismo si chiede a livello parlamentare e di governo: 1. Che è indispensabile la proroga dei termini nell’applicazione della normativa in senso generale per evitare confusione ed interpretazioni non corrette; 2. Che l’articolato legislativo deve essere modificato in modo che risulti facilmente attuabile (dichiarazione automatica annuale da parte INPS contestuale all’invio dei bollettini dalla quale risulti la regolarità dei versamenti nell’anno precedente) da parte degli operatori interessati ed a tale scopo l’ANVA presenterà un emendamento tramite tutti i gruppi parlamentari; 3. Che venga presentata richiesta ai Ministeri competenti ed all’INPS di una sanatoria tesa alla regolarizzazione contributiva dell’arretrato maturato all’entrata in vigore della legge senza aggravi sanzionatori; 4. Che le sanzioni relative all’applicazione della norma siano graduate rispetto alla gravità dell’infrazione e che, come diritto inalienabile del soggetto imprenditore, prevedano la possibilità di ricorrere per far eventualmente valere le propri ragioni.


13 novembre 2009 -15:17

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