Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che l'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una correlazione di tipo causale tra l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente.
5 marzo 2010 -09:30