Licenziamento dopo la CIGS e rispetto dei parametri previsti dalla legge 223/91

Con sentenza n. 2734 del 2010, la Cassazione ha affermato che l'imprenditore, dopo una procedura di cassa integrazione straordinaria, non è tenuto al rispetto dell'art. 24 della Legge n. 223/1991 (intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia) e può procedere al licenziamento anche di un solo dipendente.
Categoria: Lavoro e contratti

Con sentenza n. 2734 del 2010, la Cassazione ha affermato che l'imprenditore, dopo una procedura di cassa integrazione straordinaria, non è tenuto al rispetto dell'art. 24 della Legge n. 223/1991 (intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia) e può procedere al licenziamento anche di un solo dipendente.


5 marzo 2010 -09:51

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