Saranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro stagionale, 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome. È quanto prevede il Decreto, pubblicato il 20 aprile 2010 in G.U. Fino al 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare on line le domande di nulla osta. La quota riguarda: lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009. Come anticipazione della quota massima per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. All'interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota, in considerazione del Trattato Italia-Libia, sono ammessi, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.
27 aprile 2010 -09:42