Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il decreto attuativo della misura prevista dalla manovra del 2010 è stato presentato alle associazioni di categoria il 13 aprile 2011. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere: l'indicazione degli obiettivi strategici posti a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; durata del contratto, modalità di adesione di altre imprese e relative ipotesi di recesso; l’individuazione di un programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa e le modalità di realizzazione dello scopo comune. A discrezione degli imprenditori possono essere indicati altri elementi, tra cui: l'istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire e le relative modalità di gestione; l'organo incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto, nelle varie procedure (come quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni e quelle inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito).
2 maggio 2011 -10:44