Rivista la normativa in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo. Tra le novità: permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave; nel caso in cui la persona assistita è residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, si stabilisce che quest’ultimo avrà l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea; congedo di maternità: in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, possono riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla normativa vigente; Congedo parentale: viene precisato che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi) hanno diritto di fruire - entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino - del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Inoltre il dipendente potrà assistere il coniuge, o un parente o affine entro il primo o il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
2 maggio 2011 -10:52