Stage e tirocini solo nel primo anno dopo la laurea e per sei mesi massimo

Stage a rischio per la nuova disciplina, più restrittiva, contenuta nel decreto legge 138/2011.
Categoria: Normativa

Stage a rischio per la nuova disciplina, più restrittiva, contenuta nel decreto legge 138/2011. La svolta della manovra di Ferragosto si sta rivelando problematica: il Dl prevede, infatti, che si possa far ricorso agli stage solo per sei mesi entro un anno dalla laurea. E le perplessità non sono poche. Ma i chiarimenti del ministero del Lavoro, probabilmente in forma di circolare, dovrebbero arrivare in tempi stretti, forse già all'inizio della prossima settimana. Resta il fatto che la "rivolta" contro la stretta in materia di tirocini formativi e di orientamento prende silenziosamente corpo. In primo luogo, un intervento con legge dello Stato su una materia che è di competenza esclusiva delle Regioni desta qualche perplessità. Ma c'è di più. Le scuole di formazione rischiano un drastico calo delle iscrizioni (il 70% dei corsi potrebbe chiudere i battenti). Alcune aziende – è un leitmotiv tra gli operatori – stanno contattando le segreterie. Si scusano, dicono che le nuove regole sono troppo stringenti, che al momento non hanno gli elementi per decidere e che, nell'incertezza, preferiscono chiudere per un po' la loro porta ai tirocinanti. Il maldipancia è anche dei lavoratori. Le opportunità di inserimento nel mercato si dissolvono. Su la «Repubblica degli stagisti», una testata giornalistica online nata per approfondire la tematica dello stage in Italia e dare voce agli stagisti, commenti e storie non mancano. Tra questi, il racconto di Alessio, abruzzese, laureato nel 2008 e "masterizzato" nel 2009, è emblematico: ha svolto tre stage, della durata complessiva di un anno. Dopo un colloquio con una multinazionale, il responsabile Risorse umane lo contatta: l'articolo 11 della manovra, gli spiega, ha previsto novità per l'attivazione dei tirocini. L'azienda ha attivato il proprio ufficio legale per far luce sulla questione, «aggiunge – scrive il giovane sul forum – che ha molti altri ragazzi nella stessa situazione, avendo attivato un numero considerevole di tirocini in previsione di questo mese, e promette una prima risposta nel giro di pochi giorni». Risposta che non è ancora arrivata. I limiti imposti dalla manovra riguardano i tirocini «non curriculari»: sono quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali. I master universitari sono, dunque, salvi. Per tutti gli altri, la norma prevede una sorta di uno-due: possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. Non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese. Entrambe le soluzioni puntano a limitare un uso scorretto di questo strumento da parte delle aziende. Il problema è che per il datore di lavoro trovare tirocinanti con queste caratteristiche non è cosa facile. L'alternativa sarebbe l'assunzione a tempo determinato, che è però lontana da quella finalità formativa (e di "prova" delle persone) che contraddistingue l'esperienza di stage. Vladimir Nanut, presidente di Asfor, l'associazione italiana per la formazione manageriale che rappresenta scuole di management e corporate university, ha preso carta e penna e ha scritto al ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi: c'è il pericolo di «creare un danno immediato a molti giovani», «la confusione interpretativa rischia di bloccare l'attività di molte scuole di formazione manageriale, con la messa a rischio di molti posti di lavoro ad alta specializzazione». Serve al più presto «una circolare esplicativa che chiarisca in modo inequivocabile alle imprese, alle istituzioni e al sistema della formazione la portata e i limiti di applicazione dell'articolo 11». I chiarimenti dal ministero potrebbero arrivare già la prossima settimana. La palla passa ora anche alle Regioni. In attesa che intervengano a regolamentare la materia, le norme a cui fare riferimento sono l'articolo 18 della legge Treu (legge 196/97) e il decreto ministeriale di attuazione 142/98. Delle due disposizioni – spiega l'articolo 11 – "vive" ciò che non è incompatibile con i limiti imposti dal l'ultima manovra.


15 settembre 2011 -09:37

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