La Legge n.183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, introduce importanti novità e chiarimenti riguardanti alcuni istituti lavorativi. Le misure, indicate all’art. 22 della Legge, riguardano, in particolare, il nuovo contratto di apprendistato. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013. Sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall’anno 2012, a destinare annualmente alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, con proprio decreto, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50 per cento destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
22 novembre 2011 -16:05