Il giorno 24 febbraio 2012, a Mestre, presso la sede della Confesercenti Regionale del Veneto è stato siglato dalla Confesercenti Regionale del Veneto e dalle OO.SS del Veneto Filscam-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil il rinnovo dell’accordo integrativo territoriale in applicazione della tassazione agevolata al 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività. Alcuni anni fa è iniziata un processo di riforma del modello contrattuale con la sigla di accordi interconfederali e di intese a livello nazionale tra le parti sociali il governo. Tali accordi intendevano uniformare le scadenze tra la parte normativa e la parte obbligatoria dei contratti collettivi, definire procedure che dessero maggiori certezze sulle tempistiche di rinnovo dei contratti e potenziare il ruolo della contrattazione territoriale di secondo livello. Quest’ultimo punto in particolare prevedeva un impegno del governo di agevolare un passaggio di competenze sul livello territoriali con una fiscalità di vantaggio a favore di imprese e lavoratori collegata ad incrementi di produttività. Oggi, a seguito del recente rinnovo del CCNL del Terziario siglato da Confesercenti e da Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil e delle agevolazioni fiscali previste dal Ministero del Lavoro, con la sigla di questo accordo territoriale firmato si dà piena applicazione a questo processo di riforma. Nello specifico, l’accordo permette l’applicazione di un’aliquota fiscale del 10% come previsto dal art. 53, c. 1, del D.L. 70/2010 e successivi adempimenti attuatiti, per tutte le attività lavorative che permettono un incremento di produttività, di qualità, di competitività, redditività e innovazione ed efficienza organizzativa. L’accordo del Veneto in particolare prevede l’applicazione di questa agevolazione fiscale per i seguenti istituti: -lavoro a tempo determinato -lavoro straordinario e supplementare, anche forfetizzato -compensi per clausole elastiche e flessibili (per es. banca delle ore, ecc.) -il lavoro a turno -il lavoro domenicale o festivo, anche svolto nel normale orario di lavoro -il lavoro notturno -quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedenti i minimi retributivi -maggiorazioni per il lavoro stagionale del CCNL del Turismo -premi variabili di rendimento. L’accordo è valido per l’anno 2012 a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2012 per tutte le imprese aderenti a Confesercenti. L’accordo prevede infine che tutte le aziende che applicano tali benefici fiscali siano tenute a comunicarlo alle RSU/RSA o all’Ente Bilaterale Veneto.
1 marzo 2012 -16:22