Scippo tra casa e lavoro: l'Inail risarcisce i danni

La caduta o le lesioni riportate in seguito a uno scippo durante il percorso casa-lavoro possono portare a un indennizzo. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 11545 depositata il 10 luglio. I giudici hanno affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore «in itinere», se è derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.
Categoria: Lavoro e contratti

La vicenda vede coinvolta una donna che al rientro dal lavoro subisce un'aggressione ai fini di scippo, riportando nella caduta numerose ferite. L'Inail nega alla lavoratrice l'infortunio in itinere e, quindi, il pagamento dell'indennità temporanea e della relativa rendita. Sia in primo grado, sia in Corte di appello, il ricorso è respinto poiché lo scippo subito dalla donna rappresenta un fatto doloso di altra persona idoneo a interrompere il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi a questo connessi. In sostanza, afferma il giudice del merito, l'aggressione non può rientrare fra i rischi tipici, coperti dall'assicurazione, che si possono verificare nel normale percorso per recarsi al lavoro o rientrare alla propria dimora. Così, la lavoratrice ricorre alla Cassazione, che ribalta il ragionamento della Corte d'appello, affermando che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per andare al lavoro è protetto perché ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Pertanto, prosegue l'estensore, la Corte del merito ha sbagliato nel considerare che tra prestazione lavorativa ed evento sussistesse esclusivamente coincidenza di tempo e di luogo; escludendo, così, il collegamento tra lo scippo e l'esecuzione della prestazione di lavoro.
Una pronuncia che trova il proprio precedente nella sentenza n. 3776 del 14 febbraio 2008. In quella occasione, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, un lavoratore usava la propria moto per ritornare a casa dalla sede del giornale in cui lavorava. Durante il tragitto, l'uomo veniva affrontato da due malviventi che lo aggredivano con pugni e colpi di arma da fuoco e gli sottraevano la motocicletta. I giudici accolgono le ragioni del motociclista affermando che la rapina del mezzo di trasporto privato, usato necessariamente dal lavoratore per recarsi al luogo di lavoro, rientra tra i rischi tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni. In particolare, la sentenza tende a verificare, attraverso una ricognizione della giurisprudenza su questo punto, se la rapina possa essere considerata come evento tutelato nell'infortunio in itinere. Così, con la sentenza n. 15691/2000, è stata riconosciuta la copertura dell'infortunio di un benzinaio rapinato del l'incasso presso la propria abitazione in coincidenza con una festività.


3 ottobre 2012 -16:26

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