Il quadro normativo sui congedi parentali si è arricchito di importanti novità.
Infatti il congedo parentale previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 può essere frazionato in mesi, settimane o giorni ma non può essere fruito ad ore.
Secondo il nuovo provvedimento i genitori avrebbero la possibilità, anzichè di assentarsi del tutto, di diminuire l'orario di lavoro. La materia dovrà essere disciplinata dai contratti collettivi. Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato).
Certificati medici
E' stata semplificata la gestione operativa dei certificati medici per l'assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio che dovrà essere inviata per via telematica all'Inps direttamente dal medico che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata al datore di lavoro e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta. Questa tipologia di permessi spetta alla madre o al padre nei primi tre anni di vita del bambino, senza limiti di tempo. Viceversa si possono chiedere solo cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (per un totale di 10 giorni), se il bambino ha un'età compresa fra i quattro e otto anni.
Tutti questi permessi sono goduti sotto forma di permessi non retribuiti.
3 gennaio 2013 -16:30