Dal 17 maggio 2013 possono essere commercializzati, gratuitamente o a pagamento, solo ed esclusivamente i sacchetti rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dal decreto interministeriale.
Potranno essere commercializzati solo:
- sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
- sacchi riutilizzabili composti da polimeri con una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all’uso alimentare, oppure con una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare;
Resta consentita la commercializzazione di sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.
I sacchetti dovranno riportare una delle seguenti diciture, secondo la tipologia:
“Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”;
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare”;
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non alimentare”;
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare”;
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non alimentare”;
La commercializzazione di sacchetti non conformi a quanto prescritto dal decreto interministeriale viene punita con una sanzione pecuniaria da € 2.500 a € 25.000; all'accertamento della violazione provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa che presenteranno il relativo rapporto alla CCIAA della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
12 aprile 2013 -14:10