E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile il Decreto del Ministero del lavoro che determina, per l’anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di secondo livello. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.
La misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita puo' essere rideterminata - per il 2012 - entro il 30 ottobre dell'anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS.
Sul versante piu' operativo si dispone che per la fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale.
Le procedure per accedere allo sgravio
Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in commento ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; e) ogni altra indicazione che potra' essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
Ai fini della determinazione del limite massimo, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389/89, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in oggetto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Modalità di ammissione
L'ammissione allo sgravio decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura appena descritta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
6 maggio 2013 -17:41