Le linee guida per l’apprendistato professionalizzante

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in data 20 febbraio 2014, le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. n. 167/2011)”.
Categoria: Lavoro e contratti

E’ da osservare come i contenuti delle Linee Guida ricalchino sostanzialmente quelli della disciplina suppletiva, prevista dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 76/2013. Particolare attenzione viene prestata alla offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, di cui vengono disciplinati la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione. Vengono, inoltre, varate alcune disposizioni concernenti il piano formativo individuale, la registrazione della formazione e le aziende multilocalizzate.

Le Linee Guida confermano che il Piano formativo individuale, contemplato dall’art. 2, c. 1, lett. a) del D.lgs n. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Quanto alla registrazione della formazione, si precisa che l’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del predetto libretto, la registrazione deve essere effettuata in un documento avente i contenuti minimi dello stesso, indicati nel D.M. del 10 ottobre 2005. Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Viene fatta, comunque, salva la facoltà di adottare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

Ulteriori disposizioni riguardano le aziende multilocalizzate. In particolare, viene stabilito che le imprese che hanno sedi in più Regioni possono adottare, per l’offerta formativa pubblica, la disciplina della Regione ove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle Linee Guida, avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

Ultima precisazione di rilievo concerne il termine di recepimento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle disposizioni contenute nelle Linee Guida, che viene fissato in 6 mesi decorrenti dalla data di approvazione delle stesse.




28 febbraio 2014 -17:31

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