A seguito dell'accordo del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome al tirocinante è riconosciuta un'indennità di partecipazione. Nel caso di godimento di ammortizzatori sociali da parte del tirocinante (CIGS,mobilità, Aspi o Miniaspi) l'accordo prevede che l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. A proposito di questo aspetto la disciplina regionale prevede anche la possibilità che la regione stessa, la Provincia o altri soggetti possano riconoscere in sostituzione del datore di lavoro, un'indennità di partecipazione al tirocinio.
La disciplina regionale ha perciò ritenuto compatibile l'indennità di partecipazione al tirocinio con la percezione di un ammortizzatore sociale.
Si precisa però che nel caso in cui siano previste indennità di partecipazione al tirocinio maggiori di 600,00 euro, il diritto di ricevere gli ammortizzatori sociali decadrà.
26 giugno 2014 -16:20