L'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali è prevista al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Rispondendo ad un interpello presentato da Confindustria, Legacoop e Confcooperative, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha chiarito quali sono le imprese destinatarie dei Fondi di Solidarietà bilaterali istituiti con la Riforma del lavoro Fornero.
Il Ministero ha chiarito che l’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali è prevista esclusivamente per le imprese con organico superiore mediamente ai 15 dipendenti, non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS e ha ricordato che l'art. 3, comma 4 della legge n. 92/2012, e successive modificazioni stabilisce:
“Le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di Solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria".
Per ulteriori chiarimenti contattare direttamente l'INPS territoriale.
19 agosto 2014 -17:30