Congedi parentali: vanno riconosciuti anche se la madre è casalinga
Categoria: Normativa
In materia di congedi parentali, il Consiglio di Stato ha chiarito che deve considerarsi un diritto del padre poter fruire dei congedi parentali anche nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività di lavoro dipendente. Nello specifico il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, ha ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri di congedo parentale anche se la moglie è casalinga.
Si tratta di quei riposi previsti dall’art. 40 del
TU sulla maternità e riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita’ della madre.
L’espressione non lavoratrice dipendente il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa.