Come stabilito dall’art. 52 del Decreto in trattazione non sarà più possibile stipulare nuove collaborazioni a progetto; mentre restano ancora in piedi quelle già in essere fino alla loro naturale scadenza.
Cosa succederà a tutti quei lavoratori con contratto a progetto? Quale sarà il loro futuro?
Una soluzione a tale problema ci viene offerta direttamente dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 che, in un’ottica di promozione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (considerato, tra l’altro, dall’art. 1 la forma contrattuale comune dei rapporti di lavoro), permette ai committenti/datori di lavoro privati di poter stabilizzare le pregresse collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti, assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato, in modo tale da evitare qualsivoglia sanzione per l’errata qualificazione della natura del contratto.
La sanatoria, operativa dal 1° gennaio 2016, riguarda sia soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) sia soggetti titolari di partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato.
3 luglio 2015 -16:10