Con sentenza n. 22624/2015 la Cassazione, ritenendo illegittimo il licenziamento di un apprendista, ha affermato che nel caso di specie non ci si trovava di fronte ad un apprendistato genuino per mancanza dell’elemento essenziale dell’attività formativa. La Suprema Corte ha sostenuto che mentre sul lavoratore grava l’onere della dimostrazione della scarsa attività formativa e della funzione solo gerarchica del tutor, sul datore di lavoro incombe la prova della effettiva programmazione e svolgimento dei corsi di formazione per le ore prescritte e della mancata partecipazione del dipendente agli stessi a causa delle assenze per malattia ( il licenziamento era stato motivato dal superamento del periodo di comporto).
19 novembre 2015 -15:23