Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità costituiscono un cambiamento di enorme portata perchè non si applicano più solo ai beni e ai servizi erogati in sostituzione totale o parziale del premio di produttività ma a tutti i benefit di welfare aziendale offerti ai lavoratori.
Il Comma 190 della legge di stabilità modifica il testo dell'art. 51 del TUIR con tre finalità principali:
La modifica della lettera f consente ad aziende e sindacati di concordare interventi a favore dei dipendenti richiamando le finalità elencate nell'art. 100 del TUIR (educazione istruzione ricreazione assistenza sociale e sanitaria o culto) senza il vincolo della volontarietà.
L'articolo 100 prevede che il welfare debba essere volontariamente sostenuto per essere deducibile dal reddito di impresa nel limite de 5 per 1.000 e non assoggettato a impostazione in capo al lavoratore. La nuova formulazione "volontariamente o in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale" esplicita infatti la possibilità di coinvolgere legittimamente i rappresentanti dei lavoratori nella definizione dei piani di welfare , equiparando i benefit previsti da accordi aziendali a quelli erogati unilateralmente dall'azienda.
La lettera f bis aggiorna e amplia il numero dei benefit soggetti ad agevolazioni fiscali e contributive in base art. 51 includendo tutti i servizi d'infanzia e ricomprendendo persino quelli integrativi e di mensa collegati alla frequenza scolastica dei figli.
La lettera f ter riconosce i servizi di assistenza ai famigliari anziani e non autosufficenti
come strumenti di conciliazione vita-lavoro pari alle politiche per la cura dei figli.
Il nuovo comma 3 bis prevede infine la possibilità di utilizzare i voucher per erogare servizi di welfare al fine di facilitare l'introduzione di piani di welfare nelle piccole e medie imprese attraverso uno strumento acquistabile e immediatamente spendibile
25 febbraio 2016 -12:47