Viene confermata, in via definitiva, dal nuovo decreto quanto già preannunciato dal D.Lgs. 81/2015: ossia in caso di prestazioni di lavoro accessorio, il committente è tenuto a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione.
In particolare, viene prevista una nuova procedura di comunicazione preventiva dei voucher, in base alla quale la prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti da una segnalazione operata dal committente con l’indicazione precisa dei luoghi e dei tempi in cui si svolgerà l’attività. Non sarà, quindi, più sufficiente far riferimento all’arco temporale di utilizzo della prestazione di lavoro accessorio. Il decreto correttivo prevede, quindi, un nuovo onere a carico dei committenti imprenditori o professionisti, i quali, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dovranno comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro: - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; - il luogo di esecuzione della prestazione; - il giorno e l’ora di inizio; - il giorno e l’ora della fine. La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo sms o e-mail.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa che va da 400,00 € a 2.400,00 € in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
14 ottobre 2016 -17:20