Sono disponibili, in seguito all'emanazione del decreto attuativo della relativa misura contenuta nel Jobs Act, sconti contributivi alle imprese che firmano contratti aziendali che comprendono misure di conciliazione vita lavoro per la genitorialità, la flessibilità organizzativa o il welfare aziendale.
Categoria: Normativa
Si tratta di un beneficio per datori di lavoro che hanno firmato contratti con soluzioni migliorative rispetto a quelle previste dai contratti nazionali. Il beneficio sarà modulato in base alle dimensioni aziendali: a disposizione ci sono 110 milioni di euro per il biennio 2017-2018.
Le misure di conciliazione devono essere comprese fra quelle indicate nell’ articolo 3 del decreto attuativo, che le suddivide in tre distinte aree di intervento:
1) Genitorialità |
2) Flessibilità organizzativa |
3) Welfare aziendale |
Estensione congedo di paternità e relativa indennità |
lavoro agile |
Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving |
estensione congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione dell’indennità
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flessibilità oraria in entrata e in uscita |
convenzioni con strutture per servizi di cura |
nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico ricreativi aziendali o interaziendali
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part-time |
buoni per l’acquisto di servizi di cura |
percorsi formativi (e-learning, coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
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banca ore |
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buoni per servizi di baby sitting. |
cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti |
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Ecco il testo completo del decreto (12 settembre 2017)
L’azienda, per avere diritto al beneficio, deve prevedere almeno due delle sopra esposte misure di conciliazione vita-lavoro, e almeno una delle essere compresa in quelle previste dalle aree di intervento relative a genitorialità o flessibilità organizzativa.
La misura del beneficio sarà modulata con il seguente criterio :
● il 20% delle risorse viene attribuito in base al numero complessivo dei datori di lavoro
ammessi;
● il restante 80% sulla base del numero di dipendenti presenti in azienda l’anno
precedente a quello della domanda di agevolazione.
In ogni caso, non può superare il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato dal datore di lavoro nell’anno precedente. L’agevolazione può essere concessa una sola volta nell’arco del biennio per ciascun datore di lavoro.
La domanda si presenta all’ INPS , in via telematica:
● Entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 15 ottobre;
● Entro il 15 settembre 2018 per quelli depositati entro il 31 agosto 2018.
L’INPS fornirà le istruzioni specifiche, la domanda deve comunque contenere i seguenti
elementi:
● dati identificativi azienda;
● data di sottoscrizione del contratto aziendale;
● data del deposito presso l’ispettorato del lavoro;
● dichiarazione di conformità del contratto aziendale.
Decorrenza del beneficio contributivo: dal 36esimo giorno successivo al termine ultimo per
la trasmissione delle domande.