Le quote da versare all’Ente Bilaterale Veneto FVG sono definite dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Commercio e del Turismo e dalla contrattazione integrativa territoriale.
Per le aziende del Turismo, le quote sono stabilite dal CCNL del Turismo del 22 gennaio 1999.
Per le aziende del Commercio, le quote sono stabilite dal CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi e successivamente modificate dagli accordi territoriali: per il Veneto dal Contratto integrativo Regionale del Lavoro del Commercio del Terziario Distribuzione e Servizi del 8 ottobre 2001 e successivamente dall’accordo integrativo del 5 febbraio 2024; per il Friuli Venezia Giulia dall’Accordo integrativo del 8 giugno 2013 e successivamente dall’accordo del 8 aprile 2024.
Le quote da versare ad Ente Bilaterale Veneto FVG sono calcolate percentualmente sulla busta paga base e contingenza del lavoratore per 14 mensilità annue e sono così costituite:
CCNL | % del monte salariale | Distribuzione |
Commercio | 0,32% | 0,25% a carico dell'impresa 0,07% a carico del lavoratore |
Turismo | 0,40% | 0,20% a carico dell’impresa 0,20% a carico del lavoratore |