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Richiesta lavoro stagionale nel terziario e nel turismo

Confesercenti Veneto ha sottoscritto l'accordo territoriale per il settore del terziario e della distribuzione relativo alla stagionalità. L'accordo specifica i comuni all'interno dei quali è possibile stipulare contratti a tempo determinato nel commercio, al di fuori dei limiti di numero e durata complessiva stabiliti dal dlgs 81/2015 per il contratto a termine. Tale accordo prevede l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ente Bilaterale Veneto FVG dei contratti a tempo determinati stipulati in tali territori. L'accordo prevede inoltre che per i comuni non previsti dall'accordo e per il territorio di Mestre, sia comunque possible assumere lavoratori a tempo determinato previo accordo sindacale siglato in Commissione di Conciliazione dell'ente. In riferimento al settore del turismo, gli art. 82, 83 e 84 del CCNL del turismo del 18 luglio 2018 sulla stagionalità è prevede già la possibilità di assunzione di contratti di tipo stagionale non solo per le aziende stagionali di cui al DPR 378/95 (con periodo di chiusura di 70 giorni o 120 giorni), ma anche per tutte le aziende del comparto che hanno periodi di intensificazione delle attività.


Per tali aziende il CCNL prevede l'obbligo di comunicare ogni trimestre alle Organizzazioni Sindacali, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale Veneto FVG i contratti di lavoro a tempo determinati attivati, indicando il numero dei contratti, la durata, la qualifica e livello dei lavoratori. L'Ente Bilaterale Veneto F.V.G. mette a disposizione il modulo di comunicazione per le assunzioni dei lavoratori a tempo determinato sia del turismo che del terziario distribuzione e servizi che può essere inviato via e-mail a segreteria@ebvenetofvg.it

Richiesta lavoro stagionale nel terziario e nel turismo

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